Sez. U, Sentenza n. 2370 del 07/08/1974 (Rv. 370756 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - COMPAGNIA PORTUALE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEL CORSO DI GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART 174 QUARTO COMMA DELLA LEGGE N 323 DEL 1952 - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - COMPAGNIA PORTUALE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEL CORSO DI GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART 174 QUARTO COMMA DELLA LEGGE N 323 DEL 1952 - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'autorizzazione per 'iniziare giudizì, che a norma dell'art 174, quarto comma, del regolamento per la navigazione marittima approvato con DPR 15 febbraio 1952, n 328, deve essere rilasciata al console, quale legale rappresentante della compagnia portuale, dell'autorita preposta alla disciplina del lavoro portuale, non e necessaria per l'istanza di regolamento di giurisdizione proposta nell'ambito del giudizio iniziato dinanzi al consiglio di stato. (Conf 2332'74, mass n 370446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 174 com. 4, Regol. della Navig. Marittima art. 174 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)