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Sez. 1, Sentenza n. 12188 del 12/11/1992 (Rv. 479497 - 01)

Arbitrato - Arbitri - Nomina | Presidente del Tribunale territorialmente competente per la nomina - Determinazione - Criteri - Competenza - Deroga per accordo delle parti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479497-01

Arbitrato - Arbitri - Nomina

La nomina dell'arbitro ex art. 810, secondo comma, cod. proc. civ. è di competenza del presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto contenente la clausola compromissoria, né su tale competenza può incidere la eventuale clausola derogativa convenuta dai contraenti. Infatti la procedura di cui all'art. 810 cod. proc. civ. appartiene al modello dei procedimenti camerali, relativamente ai quali l'art. 28 cod. proc. civ. stabilisce che la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)