Sez. 3 - , Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022 (Rv. 664904 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Legittimazione passiva - Insussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un "vulnus" alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)