Sez. 1, Sentenza n. 6732 del 12/11/1983 (Rv. 431443 - 01)
POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - IN GENERE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - SEPARAZIONE DEI GENITORI O ANNULLAMENTO O SCIOGLIMENTO DEL LORO MATRIMONIO - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - REVISIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA DEL PREDETTO TRIBUNALE - LIMITI.*
POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORE - IN GENERE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - SEPARAZIONE DEI GENITORI O ANNULLAMENTO O SCIOGLIMENTO DEL LORO MATRIMONIO - AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - REVISIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA DEL PREDETTO TRIBUNALE - LIMITI.*
Alla stregua del disposto dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ., coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 cod. civ., 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e 710 cod. proc. civ., i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella Competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o modificativo della potestà dei genitori sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., mentre in ogni altro caso sono devoluti alla Competenza del tribunale ordinario. (Conf 1551/83, mass n 426380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)