Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Testo in vigore al
Art. 4 Interventi per il ripristino delle strutture
1. Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano e provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformita' del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
3. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.
Art. 5 Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione
1. A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2 medesimo.
2. A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonche' i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreche' ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternativita' con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entita' dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria.
4. Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonche' per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccita', si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.
Art. 6 Corresponsione diretta dei contributi
1. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.
Art. 7 Provvista di capitali di esercizio
1. A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge puo' essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.
2. Il tasso a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.
3. Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento.
Art. 8 Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale
1. La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonche' la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.
Art. 9 Pubblicita' degli interventi
1. La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.
Art. 10 Fondo interbancario di garanzia
1. Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.
2. Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.
3. La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), comma nono, del richiamato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.
4. La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.
5. Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione cosi' unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera H), della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
6. Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia e' autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operativita' del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni recate dai commi che precedono.
8. Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia negli interventi di cui alla presente legge, si provvedera' ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalita' di cui al quinto comma del precedente articolo 2.
Art. 11 Agevolazioni fiscali e tributarie
1. A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
Art. 12 Applicabilita' di norme in vigore
1. Sono applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.
Art. 13 Compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione
1. Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, riceveranno un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.
2. Secondo parametri che verranno fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate, verra' determinato il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie.
3. Il pagamento di detto contributo dovra' essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti - Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401).
4. Le industrie distillatrici rilasceranno ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che saranno titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al comma secondo del presente articolo.
Art. 14 Organismi di difesa
1. Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative.
2. Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonche' alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime.
Art. 15 Costituzione dei consorzi
1. I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralita' di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile.
2. Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti gia' predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.
Art. 16 Scopi dei consorzi
1. I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sara' in grado di apprestare di volta in volta.
Art. 17 Statuto dei consorzi
1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dalla assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati.
2. Mancando tale maggioranza, la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.
3. L'approvazione dello statuto e' demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche.
4. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 19.
5. Deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;
b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;
c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per la agricoltura, nonche' l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;
d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;
e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;
f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con piu' di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perche' delegati da esse eletti possono partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci.
Art. 18 Vigilanza sui consorzi
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potesta' di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.
2. Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.
Art. 19 Costituzione e dotazione della cassa sociale
1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.
2. La cassa e' alimentata annualmente:
a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto,prodotto e comuni;
b) dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale puo' raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c) ;
c) dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.
4. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.
5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede appilcando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.
6. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalita' giuridica di diritto privato. Tale organismo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esse effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile.5
Art. 20 Amministrazione della cassa sociale
1. La cassa, di cui all'articolo precedente, sara' amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a piu' liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista piu' di sei membri.
2. Fanno parte del consiglio di gestione:
a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;
b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore a all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;.
c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del "Fondo" con un contributo annuo non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;
d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.
3. I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attivita' diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.
4. Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attivita' cui la cassa e' destinata, le disponibilita' residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.
5. I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.
Art. 21 Interventi a favore degli associati
1. I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, le cooperative agricole di primo e di secondo grado, la cui cassa e' beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati.
2. I consorzi, le associazioni e le cooperative di cui al comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne terra' la gestione separatamente dalle sue altre attivita'.1
3. Il consorzio dovra' determinare ciascun anno le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alla zona agraria. Le tariffe dovranno essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
4. Tutti i rischi che le societa' di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale e' autorizzato ad accettarli.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalita' di partecipazione delle societa' di assicurazione, la misura e le modalita' con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocedera' alle societa' partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse.
6. Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.
7. I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalita' di registrazione.
Art. 22 Agevolazioni per impianti di protezione
1. Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle attrezzature.
2. A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche' i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.
3. Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.
Art. 23 Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24 Procedure finanziarie
1. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
2. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
3. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
4. Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
5. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
6. Alle spese ed eventualmente alla prima di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti.
7. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.