Sez. 6, Sentenza n. 9530 del 04/06/1986 Ud. (dep. 18/09/1986) Rv. 173770 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - DETERMINATO DALL'INGANNO ALTRUI - AUTORE MEDIATO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI DOLO O DI COLPA - FATTISPECIE: COMMERCIALIZZAZIONE DI ANTIPARASSITARIO CONTENENTE ETOSSICHINA.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - DETERMINATO DALL'INGANNO ALTRUI - AUTORE MEDIATO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI DOLO O DI COLPA - FATTISPECIE: COMMERCIALIZZAZIONE DI ANTIPARASSITARIO CONTENENTE ETOSSICHINA.*
Ogni volta che, a titolo di dolo o di colpa, si determina nel soggetto direttamente agente un errore di fatto causativo di effetti penalmente rilevanti, di esso dovrà rispondere, ex art. 48 cod. pen., l'autore mediato a titolo di dolo, se il reato in questione contempla solo l'ipotesi di dolo, a titolo di colpa quando si realizza l'ipotesi di un reato previsto anche a titolo di colpa. (applicazione in tema di contravvenzione, ex art. 5 lett. H legge 30 aprile 1962, n. 283, al divieto di usare sostanze che portino a residui superiori ai limiti stabiliti dall'autorità amministrativa, nella specie relativa a commercializzazione di antiparassitario, contenente etossichina, acquistato ed usato da contadini). (V mass n 161058; (V mass n 139974).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)