diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 12/12/1977 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138305 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - REATO CONTINUATO RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DI UN REATO PERMANENTE ED UN REATO ISTANTANEO - TERMINE INIZIALE UNICO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138305-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - REATO CONTINUATO RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DI UN REATO PERMANENTE ED UN REATO ISTANTANEO - TERMINE INIZIALE UNICO - DECORRENZA.*

Unificati sotto il vincolo della continuazione un reato permanente ed un reato istantaneo quest'ultimo, ai fini della prescrizione, segue le sorti del primo, con la conseguenza che il termine iniziale della prescrizione decorre non gia dal momento in cui il reato viene scoperto o denunciato dagli organi di polizia, ma dal momento in cui esso viene accertato dall'autorita giudiziaria con l'emissione della sentenza di primo grado; momento che segna, al contempo, la cessazione della permanenza e della continuazione. (fattispecie in tema di ritenuta continuazione tra la contravvenzione di mancata osservanza dell'invito a comparire davanti all'autorita di pubblica sicurezza, ex art 15 del TULPS, reato omissivo istantaneo e la contravvenzione (al momento del fatto, ma ora delitto) di detenzione abusiva di armi, ex art 697 cod pen, reato permanente. La Cassazione ha ritenuto che unificati sotto il vincolo della continuazione i due reati, la continuazione necessariamente cessa col cessare della permanenza e che la cessazione della permanenza, da cui decorre il termine unico di prescrizione, si ha con la sentenza di primo grado. Sostanzialmente conforme, nel senso che l'inscindibilita del reato continuato agli effetti della prescrizione trova il suo fondamento nel principio che non puo avere inizio la prescrizione finche sussiste ed e in corso l'attivita determinata dall'unicita del fine criminoso, Cfr 134436, anno 1976; 130453, anno 1975; 133163, anno 1972; 117554, anno 1971; contra 120784, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)