Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Testo in vigore al
Art. 29 Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.
2. Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.
Art. 30 Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.
Art. 31 Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Il Ministero dell'educazione nazionale potra', su proposta delle Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di citta' non sedi di Universita', accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.
Art. 32 Art. 7, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.
2. I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo famigliare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo famigliare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.
Art. 33 Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'Universita', designati dal senato accademico con tutte le facolta' degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.
Art. 34 Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato.
2. Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvedera'; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.
Art. 35 Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
1. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.
§ 5. Disposizioni particolari per le Scuole e i Corsi di cultura militare.
Art. 36 Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Presso le Regie Universita' e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:
a) di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;
b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato;
c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.
Art. 37 Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.
2. I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneita'.
3. Gli statuti delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali.
4. Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalita' prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.
Art. 38 Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.
2. Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facolta', a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa.
3. Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.
4. Per ciascun insegnamento dato per incarico e' corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 39 Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:
a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore;
b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;
c) gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori.
2. Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.
Art. 40 Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Ai Corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritti gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.
Art. 41 Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori , disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.
Art. 42 Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo 37 e' inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000.
2. Detta somma verra' ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori di ingegneria.
Art. 43 Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
1. Nelle Universita' ed Istituti superiori liberi possono essere istituite le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle Universita' e degli Istituti stessi.
Art. 129 Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori.
2. Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo.
3. Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e Scuole e' determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.
Art. 130 Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 26, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
1. Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.
2. Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente Consiglio di Facolta'.
3. I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.
4. Ai posti di aiuto e assistente puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, sempreche' trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente e' addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennita' di trasferimento.
5. Ai posti di aiuto puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione e' deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.
Art. 131 Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382.
Art. 132 Art. 64, commi 3° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
1. Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, sempreche' all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualita' di aiuti o assistenti.
2. Coloro che sono stati assunti in virtu' del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non piu' di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del Conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.
3. Ove invece le Universita' o gli Istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e Universita' o Istituti in conformita' di quanto dispone l'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Art. 133 Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto e' stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalita' del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.
Art. 134 Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
1. Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'.