Sez. L, Sentenza n. 2109 del 22/02/1993 (Rv. 481028 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Notificazione alla controparte della sentenza parzialmente favorevole - Acquiescenza per i capi sfavorevoli - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita
Nel comportamento della parte risultata parzialmente vittoriosa, che abbia fatto notificare la sentenza alla controparte, anche in forma esecutiva ed anche mediante ricorso ad atti esecutivi, non è ravvisabile acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà della stessa parte di impugnare i capi sfavorevoli di tale pronuncia, al fine di ottenere l'integrale soddisfacimento delle proprie pretese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)