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Sez. L, Sentenza n. 2109 del 22/02/1993 (Rv. 481028 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita | Notificazione alla controparte della sentenza parzialmente favorevole - Acquiescenza per i capi sfavorevoli - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481028-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Tacita

Nel comportamento della parte risultata parzialmente vittoriosa, che abbia fatto notificare la sentenza alla controparte, anche in forma esecutiva ed anche mediante ricorso ad atti esecutivi, non è ravvisabile acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà della stessa parte di impugnare i capi sfavorevoli di tale pronuncia, al fine di ottenere l'integrale soddisfacimento delle proprie pretese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)