diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024 (Rv. 672812-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Limiti - Documento mancante nella disponibilità del giudice - Improcedibilità del ricorso – Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672812-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)