Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE | Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell’interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE
In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff.: Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)