Sez. 1, Sentenza n. 5875 del 11/01/2007 Ud. (dep. 13/02/2007) Rv. 235992 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Favoreggiamento all'ingresso clandestino di stranieri - Successiva adesione all'Unione europea del Paese di provenienza - Polonia - Sussistenza del reato.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell'Unione Europea dal 2004, con la conseguente libera circolazione dei cittadini polacchi nell'ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, in quanto l'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 può considerarsi norma penale in bianco solo in relazione alla definizione di alcune connotazioni della condotta, ma non nella parte in cui assume come mero presupposto della condotta incriminata la qualifica di straniero extracomunitario, con la conseguenza che, in caso di mutazione di tale "status" dopo la commissione del reato, non si verifica una successione di norma penali integratrici della condotta e non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)