Sez. 1, Sentenza n. 309 del 03/02/1967 (Rv. 326141 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - MANCANZA DI PROVA DELLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUNZIONE DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DAL DEPOSITO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - MANCANZA DI PROVA DELLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - PRESUNZIONE DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE NEL TERMINE DI CINQUE GIORNI DAL DEPOSITO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 47, secondo comma cod.proc.civ., se manca in Atti la prova della data di comunicazione della sentenza, non si puo presumere che tale comunicazione sia avvenuta nel termine meramente ordinatorio di cinque giorni indicato nell'art. 133 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)