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Sez. U, Sentenza n. 2830 del 11/10/1971 (Rv. 354040 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - TERMINI - RIDUZIONE A META - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354040-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - TERMINI - RIDUZIONE A META - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - APPLICABILITA.*

La disposizione della legge n 1147 del 1966 per cui, sui procedimenti giudiziari in materia elettorale amministrativa, tutti i termini processuali sono ridotti alla meta, si applica anche al regolamento preventivo di giurisdizione. E, pertanto, improcedibile il regolamento relativo alla detta materia depositato nella cancelleria della SC oltre il termine di dieci giorni dalla sua notificazione. (V 1847'66, mass n 323605).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)