Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 25/02/1983 Ud. (dep. 02/09/1983) Rv. 160140 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MANCATO REPERIMENTO DI BENI DEL FALLITO O DEL CONTROVALORE - PROVE DELLA DISTRAZIONE O DELL'OCCULTAMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - MANCATO REPERIMENTO DI BENI DEL FALLITO O DEL CONTROVALORE - PROVE DELLA DISTRAZIONE O DELL'OCCULTAMENTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
In tema di bancarotta fraudolenta, deve ritenersi provata la ricorrenza della distrazione o dell'occultamento se non siano reperibili (anche soltanto in parte o nei loro controvalori monetari) nel patrimonio del fallito, beni da lui acquisiti, allorquando costui non sappia o non voglia indicarne la destinazione, in ispecie se - con l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili - ne siano occultate le utilizzazioni, si da renderne impossibile o difficoltosa la ricerca e l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale. (Conf mass n 155273, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)