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Sez. 6, Sentenza n. 9443 del 04/06/1993 Ud. (dep. 19/10/1993) Rv. 196008 - 01

Udienza preliminare - Udienza - Modificazione dell'imputazione - In genere | Possibilità di modificazione in base alle emergenze delle indagini preliminari - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196008-01

Udienza preliminare - Udienza - Modificazione dell'imputazione - In genere

Nell'udienza preliminare il pubblico ministero può modificare l'imputazione e contestare altro reato, purché si tratti di reato connesso ex art. 12 cod. proc. pen., non soltanto in base a quanto è emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)