Sez. 1, Sentenza n. 5591 del 16/09/1983 (Rv. 430529 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO A CARICO DI UN SOGGETTO - PRESUPPOSTO - RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO ALLA SUA COSTITUZIONE - NECESSITÀ - INTERESSE DI UNA PARTE A CONOSCERE IL RISULTATO DELL'ATTIVITÀ DELL'ALTRA - INSUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OBBLIGO A CARICO DI UN SOGGETTO - PRESUPPOSTO - RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO ALLA SUA COSTITUZIONE - NECESSITÀ - INTERESSE DI UNA PARTE A CONOSCERE IL RISULTATO DELL'ATTIVITÀ DELL'ALTRA - INSUFFICIENZA.*
Ogni obbligazione deve avere una sua fonte normativa o negoziale, la quale, in caso di controversia, deve essere individuata. Non è sufficiente, pertanto, per ritenere sussistente un Obbligo di rendiconto a carico di un soggetto, che una parte abbia interesse a conoscere il risultato dell'attività dell'altra, occorrendo invece accertare, in base agli ordinari criteri di ermeneutica giuridica, se esista una volontà delle parti diretta a stabilire il detto Obbligo in un rapporto contrattuale che ne tolleri la compatibilità. (V 4070/77, mass n 387755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)