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Sez. 1, Ordinanza n. 1093 del 20/06/1969 Cc. (dep. 13/10/1969) Rv. 112926 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA -INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROPONIBILITA DELLA SPECIALE PROCEDURA DI RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112926-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO -VIZI DELLA MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA -INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROPONIBILITA DELLA SPECIALE PROCEDURA DI RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*

La insufficienza di motivazione della sentenza non puo formare motivo di ricorso per Cassazione, dato che il codice di procedura penale, all'art 475 n 3, prevede come causa di nullita della sentenza esclusivamente la Mancanza e la contraddittorieta della motivazione. Per la ipotesi della insufficienza di motivazione, invece, e prevista dallo art 476 n 2 cod proc pen la speciale procedura della rettificazione della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)