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Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra

Testo in vigore al

Art. 3

1. Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

  1. a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

  2. b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

  3. c) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

  4. d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

  5. e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 4

1. Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra e alla compatibilita' dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private, e' istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

  1. a) dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

  2. b) dal medico provinciale;

  3. c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

  4. d) da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

  5. e) da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

  6. f) da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

  7. g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art. 5

1. Presso 18 rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sara' formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

2. Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

3. Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

1. Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

  1. 1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido 6- provvisto e la voce dell'invalidita' da cui e' colpito, l'interessato dovra' presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

  2. 2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative, e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

  3. 3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura, e il grado della sua mutilazione o invalidita' non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Art. 7

1. L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara', determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale fara' parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

3. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

4. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente sara' invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9.

5. Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilira' i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Art. 8

1. La rappresentanza dell'Opera nazionale presso la quale e' iscritto l'invalido rilascera' all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale della rispettiva categoria dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

  1. 1) numero d'ordine di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5;

  2. 2) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita del titolare;

  3. 3) categoria e voce della invalidita' risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

  4. 4) grado di rieducazione professionale;

  5. 5) grado di capacita' lavorativa generica e specifica;

  6. 6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6, n. 3, e all'art. 7;

  7. 7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 9

1. Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messa la disponibilita' per riduzione di organico, dovra' essere data la precedenza, agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

2. Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

3. I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalita' che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.

4. Eguale precedenza sara' data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

5. Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previsti dagli articoli 1 e 2 e compatilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

6. Qualsiasi provvedimento che ai riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma, del presente articolo, non potra' ottenere la prescritta esecutorieta' se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

7. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

8. Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtu' del presente articolo il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno.

Art. 10

1. Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

2. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

3. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

4. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

6. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 11

1. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonche' degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

2. Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

3. Gli Enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali competenti dell'Opera invalidi.

4. Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 12

1. Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione ed esercitati da Enti pubblici locali.
Fermi restando i limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

2. Percentuale invalidi di guerra di cui di cui all'art. 1 all'art. 2 Categorie di impiego nelle Ferro- vie dello Stato:

  1. 1) manovali (per funzioni di inser-

  2. 2) vienti chiamatori, ecc.)...... 6% 3%

  3. 3) cantonieri (per servizi accesso-

  4. 4) ri)........................... 6% 3%

  5. 5) operai qualificati.............. 6% 3%

Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in con- cessione:

  1. 1) guardie e custodi in genere del-

  2. 2) le stazioni................... 10% 5%

  3. 3) portieri........................ 30% 15%

  4. 4) inservienti..................... 30% 15%

  5. 5) manovali (per funzioni di custo-

  6. 6) di, fattorini, chiamatori,

  7. 7) ecc.)......................... 6% 3%

  8. 8) cantonieri (per servizi accesso-

  9. 9) ri)........................... 6% 3%

  10. 10) operai ed aiutanti operai....... 6% 3%

3. I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Art. 13

1. Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente, legge.

2. Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14

1. Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati piu' di dieci persone di qualsiasi eta' e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'art. 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'art. 2.

2. I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalita' della propria attivita', occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'art. 1 nella proporzione del 6 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'art. 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonche' Invalidi di sesso femminile di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile.

3. Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unita'.

4. Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

5. Nei limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe.

6. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 15

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dal l'obbligo dell'assunzione.

2. Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'art. 4 della presente legge, dovra' esprimere il suo motivato parere.

3. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 16

1. I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtu' della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

2. E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonche' per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento.

Art. 17

1. Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. 1) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

  2. 2) le generalita' degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido e' iscritto.

2. Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Art. 18

1. Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole province alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

Art. 19

1. I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze I numero di invalidi che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo i occasione di assunzione di nuovo personale, ed in caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

1. Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

2. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'artico 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravando di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti.

3. Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unita' invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze.

Art. 21

1. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 22

1. I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, . . . non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti o previa diffida a regolarizzare con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

2. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 23

1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

2. Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurre l'importo fino alla meta' ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22.

3. Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 17 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.