Sez. 1, Ordinanza n. 2892 del 09/02/2026 (Rv. 677595-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Art. 19 TUI come modificato dal d.l. n. 20 del 2023 - Fondamento - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la parziale abrogazione dell'art. 19 del TUI - per come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - ha fatto venire meno solo i criteri e le modalità dell'accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare, di cui l'art. 8 della CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale, la quale, riconoscendo la insopprimibile dignità umana all'art. 3, parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo la quale non sussistevano i requisiti per il riconoscimento della protezione complementare, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato "stabilito", in ragione degli esigui elementi di inserimento sociale maturati in forza di un permesso semestrale provvisorio e, quindi, frutto di una permanenza solo precaria sul territorio nazionale).
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7, Legge 05/05/2023 num. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)