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Sez. 4, Sentenza n. 3024 del 06/11/2002 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 223505 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Straniero detenuto - Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Presentazione dell'istanza - Termine per la produzione della documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero (autocertificazione e certificazione consolare) - Mancata produzione - Conseguenze - Revoca del decreto di ammissione.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223505-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero detenuto, la mancata produzione, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito e della certificazione dell'autorità consolare sulla veridicità delle sue dichiarazioni, comporta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 10 comma 1 della l. 30 luglio 1990, n, 219.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 219 art. 5 com. 4, Legge 30/07/1990 num. 219 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)