Sez. 5, Sentenza n. 12840 del 18/06/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215157 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Attribuzione di un' attività costituente esercizio di un diritto costituzionalmente garantito- Diffamazione - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: mancata adesione allo sciopero di categoria.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In materia di delitti contro l'onore, non costituisce reato l'attribuzione ad un soggetto, sia pure con toni fortemente critici, di un'attività rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà fondamentali, tutelate dalla Costituzione (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che non costituisse diffamazione l'accusa, rivolta al comandante di una compagnia aerea, di mancata adesione ad uno sciopero proclamato dall'associazione di categoria, trattandosi di un diritto tutelato dall'art.40 Cost. che comprende sia la facoltà positiva di adesione sia quella negativa di non adesione allo sciopero stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)