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Sez. 1, Sentenza n. 2495 del 04/05/1998 Cc. (dep. 02/07/1998) Rv. 210851 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Esercizio pubblico - Omissione di cautele essenzialmente finalizzate a garantire la sicurezza degli avventori (uscite di sicurezza) - Configurabilità del delitto - Esclusione - Configurabilità della contravvenzione di cui all'art 681 cod.pen. - Possibilità.
Stato
decisa il 1998-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210851-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Non è configurabile il reato di cui all'art.437 cod.pen.(rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), in caso di omissione, da parte del responsabile di un pubblico esercizio, di cautele destinate non a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori dipendenti o di altri soggetti che, per ragioni di lavoro, frequentino i locali del detto esercizio, ma piuttosto a garantire essenzialmente la sicurezza degli avventori. (Nella specie si addebitava all'imputato il mancato apprestamento di adeguate uscite di sicurezza.La S.C.ha ritenuto che tale condotta avrebbe potuto, semmai, integrare, ricorrendo le altre condizioni, la contravvenzione di cui all'art.681 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Pen. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)