Sez. L, Sentenza n. 4892 del 03/10/1984 (Rv. 436791 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CANONE ERMENEUTICO DELLA NON TASSATIVITÀ DELLE INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - APPLICABILITÀ - PORTATA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CANONE ERMENEUTICO DELLA NON TASSATIVITÀ DELLE INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - APPLICABILITÀ - PORTATA - FATTISPECIE.*
In materia di interpretazione dei contratti collettivi post- corporativi non resi efficaci erga omnes, il giudice del merito è tenuto all'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ivi compreso quello della non tassatività delle indicazioni esemplificative, sancito dall'art. 1364 cod. civ., la cui operatività, peraltro, non comporta un Obbligo di inclusione nella disciplina pattizia anche di casi ivi non indicati, ma costituisce una regola orientativa (nel senso che si debba rifuggire da una interpretazione rigidamente formalistica e letterale) la quale, da un lato, costituisce sviluppo della più generale regola di cui al primo comma dell'art. 1362 che impone la ricerca della comune intenzione delle parti, e, dall'altro lato, si completa con la precisazione di cui all'art. 1365 cod. civ., la quale richiede che ai casi non espressi il patto debba potersi estendere "secondo ragione". (principio affermato dalla Corte suprema in tema di interpretazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'ENEL ai fini dell'attribuzione della cat. B/2).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)