Sez. U, Ordinanza n. 8 del 20/02/1971 Cc. (dep. 17/05/1971) Rv. 118021 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - SENTENZA DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SUCCESSIVA PROTRAZIONE DELLA VIOLAZIONE - NUOVO REATO.*
REATO - REATO PERMANENTE - SENTENZA DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - SUCCESSIVA PROTRAZIONE DELLA VIOLAZIONE - NUOVO REATO.*
Il reato permanente, protratto durante il corso del giudizio, si conclude, al massimo, con la decisione di condanna o di assoluzione, anche non definitiva, pronunciata dal giudice investito del giudizio di merito, salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non e cessata di fatto. In particolare, l'emissione del decreto penale di condanna determina la cessazione della permanenza. (V 114140, 113839, anno 1970' 112550, anno 1969' 109785, 107587, (107033, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)