diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4000 del 29/11/1971 Ud. (dep. 07/06/1972) Rv. 121238 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA - SINGOLI DELITTI COMPIUTI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121238-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIFFERENZA - SINGOLI DELITTI COMPIUTI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - COMPATIBILITA.*

La differenza fra l'associazione per delinquere, prevista dall'art 41 6 cod pen e la compartecipazione criminosa, disciplinata dagli artt 110 e segg dello stesso codice, va ravvisata nel fatto che mentre in questa l'accordo, il quale puo anche intervenire fra due sole persone, e circoscritto alla realizzazione di uno o piu reati singolarmente-anche se non specificamente-individuati, e si esaurisce dopo che questi sono stati commessi, nella prima l'accordo, che deve intervenire fra almeno tre persone e avere carattere generale e continuativo, anche se non indeterminato, ha per oggetto l'attuazione di un programma criminoso e precede l'accordo relativo a ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma e ai mezzi e alle modalita della sua esecuzione, dopo la quale, di regola, non viene meno, ma continua a sussistere per l'ulteriore utilizzazione del programma stesso. E poiche quest'accordo, di carattere generale e continuativo, ma non necessariamente indeterminato nel tempo, e punito indipendentemente dall'esecuzione, consumata o tentata, dei delitti inclusi nel programma, il reato previsto dall'art 416 cod pen puo sussistere anche quando i delitti stessi, in virtu dell'unicita del disegno criminoso che ha presieduto la loro esecuzione, siano unificabili sotto il vincolo della continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)