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Sez. 2, Sentenza n. 22374 del 10/05/2002 Ud. (dep. 07/06/2002) Rv. 221846 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Richiesta di archiviazione da parte del p.m. - Nuova iscrizione ed indagini prima del decreto di archiviazione - Necessità del provvedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221846-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

L'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen. non è necessaria nell'ipotesi in cui il PM, successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che il GIP abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all'effettuazione delle nuove indagini ritenute necessarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)