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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22950 del 21/10/2020 (Rv. 659116 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659116-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione eurounitaria ed, in particolare, la dir.UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze C - 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché l'esigenza di assicurare l'effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)