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Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

Testo in vigore al

Titolo I. Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo Stato.

2. L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

4. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

5. Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

6. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Art. 2

1. La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

  1. 1) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

  2. 2) la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

2. Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

Art. 3

1. Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualita' di societa' di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

Art. 4

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

  1. 1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

  2. 2) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;

  3. 3) disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa";

  4. 4) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

  5. 5) approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;

  6. 6) riceve dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

  7. 7) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita' delle esigenze delle attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;

  8. 8) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

  9. 9) riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attivita' e sui programmi della Commissione;

  10. 10) elegge dieci consiglieri di amministrazione della societa' concessionaria secondo le modalita' previste dall'articolo 8;

  11. 11) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

2. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Art. 5

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato al meno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito.

2. La carica di membro del comitato regionale radio televisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della societa' concessionaria, nonche' con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.

3. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

4. Formula altresi' proposte da presentare al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono esser trasmesse in reti nazionali.

5. Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

Art. 6

1. Sono riservati dalla societa' concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

2. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa.

3. La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

  1. a) all'esigenza di assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

  2. b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

  3. c) alle esigenze di varieta' della programmazione.

4. La sottocommissione stabilisce le modalita' di programmazione, sentita la concessionaria.

5. Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

6. I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita' della persona nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita' commerciale.

7. I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

Art. 7

1. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verita' ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

3. La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si e' verificata.

4. Il direttore competente e' tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purche' la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penale.

5. Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

6. Mi rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

7. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

8. La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilita' penali e civili nelle quali si sia gia' incorsi.

Art. 8

1. II consiglio di amministrazione della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui:

  1. 1) sei eletti dall'assemblea dei soci;

  2. 2) dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

3. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione nomina altresi' uno o piu' vice presidenti tra i suoi componenti.

5. Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della societa', salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.

6. Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

7. Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attivita' dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresi' alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

Art. 9

1. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o societa', pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

Art. 10

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa', presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare.

Art. 11

1. Il direttore generale e' responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.

2. A tal fine presiede alla organizzazione e all'attivita' dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 12

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennita' di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non e' calcolata a questi fini.

2. Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

3. In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

4. Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilita' di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

Art. 13

1. L'atto di concessione deve impegnare la societa' concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

  1. 1) assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;

  2. 2) garantire la priorita' dell'attivita' di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive aziendali;

  3. 3) favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicita' delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realta' del paese e in particolare con le organizzazioni piu' rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;

  4. 4) garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialita' e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalita'.

2. Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, e' impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalita', efficienza, conduzione unitaria ed economicita' di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

3. L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete.

4. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

5. Delle proposte allo studio per i programmi, dello andamento delle produzioni e della messa in onda e' responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

6. Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

7. I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.

8. I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali e' responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

9. Al fine di valorizzare le attivita' scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, e' istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale e' responsabile di fronte al direttore generale.

10. Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

11. Un vice direttore generale coordina l'attivita' delle reti televisive.

12. Un vice direttore generale coordina l'attivita' delle reti radiofoniche.

13. Un vice direttore generale coordina l'attivita' delle direzioni di supporto.

14. Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

15. La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attivita' editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attivita' e, in genere, le attivita' commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di societa' collegate di totale o prevalente proprieta' della concessionaria stessa.

Art. 14

1. L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validita' per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della societa' concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

  1. 1) i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.;

  2. 2) la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
    province, le comunita' montane o appositi consorzi degli enti locali;

  3. 3) la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di
    adeguarli all'evoluzione tecnologica;

  4. 4) la costruzione di una terza rete televisiva;

  5. 5) la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

  6. 6) la sperimentazione delle piu' recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

2. I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.