Sez. 5, Sentenza n. 30314 del 09/04/2008 Ud. (dep. 18/07/2008) Rv. 240446 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Pubblico ufficiale che appone il timbro d'ufficio e la propria sigla su di esso attestanti date di ricezione e protocollo difformi dalla realtà - Integrazione del delitto di falso ideologico in atto pubblico - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che renda un'attestazione difforme dalla realtà nell'esercizio di una potestà certificativa inerente all'esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuitegli. Ne deriva che ai fini della configurabilità del delitto in questione occorre che l'attestazione resa dal pubblico ufficiale (nella specie apposizione del timbro datario) rientri tra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza, nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 479 cod. pen., nei confronti di un dirigente tecnico regionale in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione - per avere, su istigazione di altro dipendente regionale, apposto timbri d'ufficio e averli siglati, in modo da non far risultare pervenute in data successiva due istanze di aspettativa e di annullamento di timbrature di presenza, al fine di non far apparire sussistente la causa di ineleggibilità dipendente dall'inosservanza della richiesta di aspettativa con il prescritto anticipo - senza verificare se l'apposizione del timbro datario rientrasse tra le attribuzioni professionali di pertinenza dell'imputato, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, e senza verificare le funzioni che egli esercitava in concreto e i rapporti istituzionali tra l'esercizio di tali funzioni e quelle proprie dell'ufficio di protocollo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)