Sez. 6, Sentenza n. 20047 del 11/02/2008 Ud. (dep. 20/05/2008) Rv. 240059 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Erronea citazione davanti al Tribunale collegiale - Fissazione della data e ora della trattazione davanti al Tribunale monocratico - Necessità di una nuova citazione - Esclusione - Comunicazione verbale alle parti presenti - Sufficienza - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Nel caso in cui l'imputato sia stato erroneamente citato dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la trattazione del processo, ai sensi dell'art. 222, comma secondo, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, può essere fissata nello stesso giorno, davanti al Tribunale monocratico, senza la necessità di una nuova citazione, dovendosi ritenere sufficiente la comunicazione verbale alle parti presenti. (Nel caso di specie, relativo all'erronea citazione di un imputato contumace, la S.C. ha ritenuto valida la comunicazione della fissazione della data dell'udienza davanti al Tribunale monocratico al solo difensore, che lo rappresenta ad ogni effetto ai sensi dell'art. 420-quater, comma secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 n. 2, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)