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Sez. U, Sentenza n. 708 del 03/03/1976 (Rv. 379352 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - DEDUZIONE DELLA TEMPESTIVA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379352-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA E TERMINI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - DEDUZIONE DELLA TEMPESTIVA ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE SEMESTRALE - OSSERVANZA.*

In materia di imposte di consumo sui materiali di costruzione, qualora il contribuente si limiti a sostenere che l'ultimazione dei lavori e avvenuta nel biennio, non prospetta con cio questioni che investono in radice il potere di imposizione, ossia l'esistenza di tale potere con riferimento ai requisiti astrattamente considerati e previsti dalla legge per la sua stessa esistenza, bensi contesta l'illegittimo uso del potere con riferimento ad un'errata valutazione di una concreta situazione di fatto, e, cioe, il modo di Esercizio del potere medesimo. In tal caso, quindi, l'Azione dinanzi all'autorita giudiziaria e sottoposta al rispetto del termine di tre mesi dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, a norma del secondo comma dell'art 90 del testo unico sulla finanza locale. (Conf 2048/72, mass n 359210).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)