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Sez. 5, Sentenza n. 4393 del 04/03/2004 (Rv. 570777 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Rimborso - Esecuzione - Emissione di vaglia cambiario da parte della Banca d'Italia - Conseguenze - Estinzione del debito dell'amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570777-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La commutazione, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 1575 del 1962, dell'ordinativo di pagamento, emesso a seguito di provvedimento di rimborso di imposte in vaglia cambiario non trasferibile della BANCA D'ITALIA, non comporta la estinzione del credito del contribuente. Infatti, tale disposizione legislativa attribuisce la facoltà di commutazione - a cui è collegata l'estinzione del debito dello Stato - "nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro" che assume un ruolo integrativo essenziale del precetto normativo ma che non è mai stato emanato e né può essere surrogato dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le procedure automatizzate dei rimborsi della imposte dirette, il quale ha, invece, a quei fini, sostituito la carente disciplina contenuta nella legge del 1962 (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza del giudice di merito che aveva accolto la domanda del contribuente e condannato l'Amministrazione al pagamento della somma vantata a titolo di credito d'imposta per un rimborso Irpef dell'anno 1985, obbligazione che l'Amministrazione affermava avere estinto con l'invio di un vaglia cambiario, emesso dalla BANCA D'ITALIA, ma erroneamente inviato ad un indirizzo diverso da quello indicato nella dichiarazione dei redditi e riscosso da persona rimasta sconosciuta).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1962 num. 1575 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)