Sez. T, Sentenza n. 32982 del 17/12/2024 (Rv. 673257-02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas naturale - Traslazione dell'imposta - Impedimento del diritto al rimborso - Onere della prova - A carico dell'Agenzia delle dogane - Presunzioni - Ammissibilità - Conseguenze in caso di voce generica nel bilancio d'esercizio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
Spetta all'Agenzia delle dogane l'onere di dimostrare la traslazione delle accise sul gas naturale, in quanto fatto impeditivo del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990 (anche dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della l. n. 13 del 2007), e la prova può essere data anche per presunzioni, purché gravi precise e concordanti; ne consegue che l'appostazione di una generica voce del bilancio d'esercizio dell'imprenditore tenuto al pagamento delle accise, in quanto mero indizio, non è idonea di per sé sola a integrare la prova della traslazione dell'imposta su terzi, salvo che dal bilancio si evinca che l'imposta pagata all'imprenditore è stata collocata tra i costi di produzione del reddito, dei quali si tiene normalmente conto ai fini della determinazione del prezzo.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 06/02/2007 num. 13 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)