Sez. 3, Sentenza n. 6635 del 08/01/2014 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 258904 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Debito tributario recuperato dall'agente della riscossione mediante pignoramento presso terzi - Mantenimento della misura cautelare - Esclusione - Fondamento.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa non può essere mantenuto qualora, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall'agente della riscossione ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l'Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all'indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)