Sez. 1, Sentenza n. 6645 del 24/07/1996 (Rv. 498705 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Obbligo per i privati acquirenti di utilizzare direttamente le aree espropriate per finalità industriali - Acquisto dell'area da parte di società di persone - Successiva cessione (o promessa di cessione) delle quote sociali - Contratto in frode alla legge - Configurabilità - Condizioni - Mutamento della compagine sociale intervenuto prima che la società originaria acquirente abbia effettivamente utilizzato il suolo per la prescritta utilizzazione industriale.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE
La disposizione dettata dall'art. 22, quinto comma, della legge Regione Sicilia 21 aprile 1953 n. 30, laddove prescrive che le aree espropriate per finalità industriali e successivamente vendute a privati debbano essere utilizzate direttamente dagli acquirenti, non impone alcun vincolo di successiva inalienabilità di dette aree, una volta che la loro destinazione a finalità industriali sia stata concretamente e direttamente realizzata dai medesimi acquirenti; con la conseguenza che, ove una di tali aree sia stata venduta dall'amministrazione regionale ad una società in nome collettivo (o ad una società di fatto) e successivamente i soci di detta società cedano (o promettono di cedere) a terzi la totalità delle quote sociali, quest'ultimo contratto può considerarsi nullo per frode alla citata disposizione inderogabile della legge regionale, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., solo nell'ipotesi in cui il mutamento della compagine sociale intervenga prima che la prescritta utilizzazione industriale dei suoli acquistati dalla società abbia avuto effettivamente luogo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 22 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)