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Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti il decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e la legge 7 aprile 1921, n. 349;
Ritenuta la necessita' e la urgenza di modificare, in dipendenza delle accresciute risorse economiche della Cassa Nazionale del Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le disposizioni con la legge surrichiamata, che ha raddoppiato gli onorari ed i diritti accessori dovuti ai notari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

2. Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

3. Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.1

Art. 2

1. La quinta parte degli onorari spettanti ai notari per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi 50 per ogni atto, sono devoluti alla costituzione di una Cassa Nazionale del Notariato per gli scopi e con le modalita' indicati negli articoli seguenti.

2. La Cassa ha sede in Roma, essa e' un ente morale, puo' ricevere lasciti, donazioni e qualsiasi altra liberalita' ed e' pure autorizzata ad acquistare i locali per la propria sede.1

Art. 3

1. La Cassa Nazionale del Notariato ha per oggetto di corrispondere ai notari, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a complemento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, con gli onorari medesimi, le seguenti cifre:

2. L. 5000 per i notari che abbiano fino a otto anni di effettivo esercizio;

3. L. 6000 per i notari che abbiano da otto a sedici anni di effettivo esercizio;

4. L. 7000 per i notari che abbiano da sedici a ventiquattro anni di effettivo esercizio;

5. L. 8000 per i notari che abbiano oltre ventiquattro anni di effettivo esercizio.

6. Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaro per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusa quella parte di essi, che, ai sensi del precedente articolo 2, e' devoluta alla Cassa ed esclusi altresi' i diritti accessori.

7. Qualora, dopo avere provveduto alla integrazione degli onorari nei limiti sopra stabiliti, risultasse una eccedenza, questa sara' devoluta di anno in anno alla costituzione di una Cassa pensioni a favore dei notari cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia su proposta della Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, che ne avra' l'amministrazione.

8. Alla costituzione di detta Cassa i notari concorreranno inoltre con contributi speciali nella misura e con le modalita', da determinarsi, come sopra, con decreto ministeriale in relazione ai bisogni della Cassa medesima.

9. Fino a che non sara' attivata la Cassa pensioni, sara' provveduto ai notari cessati dall'esercizio e alle loro famiglie, con assegni da prelevarsi ogni anno sugli interessi delle somme destinate alla Cassa pensioni nella misura e con le norme che saranno pure stabilite con decreto del Ministro della giustizia.1

Art. 4

1. L'assegno d'integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.

2. Ai notari che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione e' concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio.

3. Questa limitazione non si applica pero' ai notari che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.1

Art. 5

1. Non avranno diritto alla integrazione:

  1. a) i notari sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;

  2. b) i notari per i quali la mancanza o la insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascriversi ad abituale loro negligenza o ad altra causa comunque ad essi imputabile;

  3. c) i notari che ritraggano da impieghi privati o pubblici, stipendi e assegni o che fruiscano di pensione, non di guerra, che uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso l'annuo reddito rispettivamente di L. 5000, 6000, 7000, 8000, a seconda degli anni di effettivo esercizio. Qualora queste cifre non siano raggiunte, sara' provveduto alla integrazione per la differenza.

2. I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920.1

Art. 6

1. Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte degli onorari e dei diritti di repertorio devoluti alla Cassa Nazionale del Notariato, a norma del precedente articolo 2, sono affidati ai Ricevitori del Registro della residenza di ciascun notaro, e saranno effettuati secondo le prescrizioni della legge di registro e con la osservanza altresi' delle seguenti altre norme:

2. Per gli atti soggetti a registrazione i contributi dovuti alla Cassa saranno riscossi contemporaneamente alla registrazione medesima e ne sara' data ricevuta dal Ricevitore del Registro sull'originale dell'atto, insieme con la tassa di registro e con le altre tasse da esso riscosse. A tale effetto il notaro apporra' sulla copia dell'atto presentato per la registrazione la distinta della quota degli onorari e dei diritti dovuti alla Cassa. Sulle copie poi degli atti di pubblicazione dei testamenti aggiungera' anche, in base alle indicazioni, che avra' cura di procurarsi dalle parti, la dichiarazione del valore approssimativo dell'eredita', sul quale sara' liquidato il contributo dovuto alla Cassa per l'onorario proporzionale previsto dall'art. 9 della tariffa.

3. Per gli atti non soggetti a registrazione la riscossione dei contributi medesimi avra' luogo in occasione del visto semestrale dei repertori prescritto dall'art. 116 della legge di registro, in base agli onorari indicati per ciascun atto nei repertori medesimi, sui quali sara', dai ricevitori del registro, insieme col visto anzidetto, indicata la somma complessivamente riscossa.

4. Nella stessa occasione sara' pure provveduto, in base ad analoga distinta presentata dal notaro, alla riscossione dei contributi per gli atti di ultima volonta' prima della loro pubblicazione.1

Art. 7

1. Le penalita' comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalita' applicate sulle somme assegnate alla Cassa Nazionale del Notariato e il relativo importo sara' devoluto alla Cassa medesima.

2. Gli eventuali ricorsi contro l'operato del Ricevitore del Registro dovranno essere presentati nel termine perentorio di venti giorni dal seguito pagamento alla Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, la quale decidera' su di essi inappellabilmente.

3. La Commissione amministratrice potra' disporre ispezioni ai notari quando abbia motivo di dubitare dell'esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.

4. Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della Cassa Nazionale del Notariato saranno stabilite di concerto fra i Ministeri della giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli Ispettori del Registro.1

Art. 8

1. Le somme riscosse in ciascun mese dai Ricevitori del Registro per conto della Cassa Nazionale del Notariato prelevato l'aggio del 2%, saranno, a cura dei Ricevitori stessi, versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti e accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato.

2. Detto conto corrente e' fruttifero d'interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sara' regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla Cassa depositi e prestiti.1

Art. 9

1. I notari, che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare analoga domanda al Consiglio notarile del distretto a cui appartengono, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

2. Alla domanda dovra' essere unito un estratto autentico dei repertori notarili, tanto tra vivi che di ultima volonta', con la indicazione del numero e della data di ogni atto da essi ricevuto e autenticato, della natura e del valore delle convenzioni in esso contenute o del valore presunto della eredita', se si tratta di atti di pubblicazione di testamenti, con la indicazione altresi' dei relativi onorari e del loro ammontare complessivo. Per il controllo di queste indicazioni il Presidente del Consiglio notarile potra' richiedere le opportune notizie, tanto all'archivio notarile, quanto ai ricevitori del registro e potra' anche invitare il notaio a produrre, per visione, gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previo avviso al notaro interessato.

3. Il Consiglio notarile, esaminate le domande, accertata per ciascun notaro la esistenza delle condizioni prescritte e tenuto conto degli altri redditi eventualmente da esso goduti, secondo il disposto della lettera c) dell'art. 5, formula le sue proposte per la integrazione degli onorari dei richiedenti, nei limiti prescritti dal precedente articolo 3.

4. Le proposte dei Consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di marzo alla Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, la quale, accertata la regolarita' delle proposte medesime e avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme raccolte nell'anno, in base al conto che sara' ad essa rimesso dalla Cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaro, che ne abbia fatto domanda.

5. Il pagamento del relativo importo sara' eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla Commissione amministratrice e da ammettersi a pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.1

Art. 10

1. La Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato e' composta:

  1. a) dal direttore generale del Notariato o da chi lo sostituisce, a cui spetta la presidenza;

  2. b) da tre membri nominati dal Ministro della giustizia e degli affari di culto tra i notari esercenti;

  3. c) da altri tre membri nominati tra i notari esercenti dai collegi notarili del Regno.

2. A questo effetto, dietro invito del presidente della Commissione amministratrice anzidetta, si procedera' nell'assemblea generale dei collegi, di cui all'art. 85, parte prima, della vigente legge notarile, alla designazione dei nomi proposti da ciascun collegio, intendendosi designati quelli che nell'assemblea avranno ottenuto un maggior numero di voti. I nomi dei designati, nel termine di quindici giorni da quello delle assemblee, saranno comunicati al presidente della Commissione, che ne formera' la graduatoria in ragione del numero dei voti conseguiti. S'intenderanno eletti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parita' di voti s'intenderanno eletti i piu' anziani di eta'.

3. I commissari indicati alle lettere b) e c) durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti per il triennio successivo. Scaduto il secondo triennio non potranno essere nominati o rieletti se non a distanza di almeno un triennio.

4. I commissari uscenti resteranno in carica fino all'insediamento dei nuovi.1

Art. 11

1. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

2. Contro le decisioni della Commissione, quando non si tratti dei casi previsti nell'art. 7 capoverso 1°, e' ammesso il ricorso al Ministro della giustizia entro 30 giorni dalla comunicazione data all'interessato con lettera raccomandata.1

Art. 12

1. Le quote d'integrazione, nonche' le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa Nazionale del Notariato non sono cedibili ne' soggetti a sequestro o pignoramento.13

Art. 13

1. Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti da tassa di bollo o registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 11, che saranno stesi in bollo da L. 1.1