Sez. 3, Sentenza n. 606 del 02/02/1982 (Rv. 418359 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI NATURA MERAMENTE ORDINATORIA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI NATURA MERAMENTE ORDINATORIA - ESCLUSIONE.*
Poiché presupposto del regolamento di Competenza, di cui agli artt. 42 e segg. cod. proc. civ., è la sussistenza di un provvedimento decisorio, ancorché implicito, sulla Competenza, esso è inammissibile avverso un provvedimento di natura meramente ordinatoria. (nella specie il pretore, cui la causa, in materia di locazione, era stata rimessa dal conciliatore per ragioni di valore essendo inapplicabile la legge n. 392 del 1978, aveva concesso all'attore, con ordinanza, un termine per proporre regolamento di Competenza). (Conf 1726/77, mass n 385439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)