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Sez. 1, Sentenza n. 796 del 24/05/1967 Ud. (dep. 06/11/1967) Rv. 105847 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONE PERSONALE VOLONTARIA - IN GENERE - EVENTO LESIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - NON INTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA EX ART 586 COD PEN - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105847-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONE PERSONALE VOLONTARIA - IN GENERE - EVENTO LESIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - NON INTENZIONALITA DELL'EFFETTO LESIVO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA EX ART 586 COD PEN - ESCLUSIONE.*

Ad integrare l'elemento psicologico del delitto di lesioni personali non e necessario che la volonta dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive, ma e sufficiente la volonta consapevole di far subire all'altrui persona fisica una violenza. Di guisa che anche un semplice spintone, inferto con intenzione di colpire la persona offesa, puo dar luogo a responsabilita a titolo di lesione personale volontaria, quando questa sia diretta ed immediata conseguenza di una caduta prodotta dallo spintone medesimo: giacche in tal caso l'evento-lesione e sempre preveduto e voluto dall'agente, sia pure come fatto possibile a verificarsi(dolo generico), in conseguenza della propria Azione. Non e, quindi, applicabile a questa ipotesi l'art 586 cod pen, il quale si riferisce ad un evento dannoso non voluto, derivante da un'Azione dolosa non diretta a ledere l'altrui integrita fisica o comunque ad esercitare una violenza fisica sul soggetto passivo, cioe ad un caso in cui manchi assolutamente la previsione e la volontarieta dell'evento lesivo. (V 103214, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)