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Sez. U, Sentenza n. 1383 del 16/05/1973 (Rv. 364042 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPERE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO AGRARIO - EDIFICI PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESENZIONE DI CUI ALL'ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364042-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPERE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO AGRARIO - EDIFICI PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESENZIONE DI CUI ALL'ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 29 della legge 2 giugno 1961 n 454, recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura, i materiali impiegati nella costruzione di edifici per l'allevamento di bestiame erano esenti dall'imposta di consumo agli effetti dell'art 304, n 6, del testo unico per la finanza locale, a condizione che l'allevamento del bestiame, cui i detti edifici erano adibiti, fosse collegato con lo sviluppo della azienda agricola, di cui facevano parte. Erano, pertanto, esclusi dal beneficio gli allevamenti che non avessero avuto alcuna relazione con la coltivazione del fondo in cui si trovavano. (V 1571/71, mass n 351965).*

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1961 num. 454 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)