diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

Testo in vigore al

Art. 55 Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alla data indicata nel precedente art. 54 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 53.

2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado o in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Art. 56 Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione

1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiall di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal precedente art. 55, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato, e procede all'acquisizione, entro sei mesi, di tutti gli elementi atti o utili a definire la posizione dell'interessato.

2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione del sottufficiale che durante i lavori di cui al comma 1 sia assente dal servizio per licenza straordinaria di convalescenza ovvero sia sottoposto a procedimento disciplinare di corpo.

3. E' sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:

  1. a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2;

  2. b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro 60 giorni dalla data di pronuncia del predetto parere.

4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al sottufficiale interessato.

5. La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione gia' effettuata.

6. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con decreto ministeriale.

7. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione, ovvero della promozione del sottufficiale, questi, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio:

  1. a) se ha visto sospesa la propria procedura di valutazione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della valutazione;

  2. b) se ha visto sospesa la propria promozione, fermo restando in capo al medesimo il possesso dei requisiti stabiliti alle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, ha diritto ad essere nuovamente valutato con riferimento all'aliquota nella quale risulta inserito ed a conseguire, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa sospensiva della promozione.

8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente sottufficiale, gia' iscritto nei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, abbia perduto uno o piu' requisiti fissati dai successivi articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, deve proporne la cancellazione dal quadro di avanzamento.

9. Sulla predetta proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche e della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, decide il Ministro delle finanze o l'autorita' dallo stesso delegata.

10. Il sottufficiale proposto ai sensi del comma 8, nei cui confronti nelle more di decisione del Ministro delle finanze non si procede al conferimento dell'eventuale promozione, qualora venga cancellato dal quadro di avanzamento, e' considerato come non idoneo all'avanzamento.

11. Al sottufficiale di cui al comma 10 e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che hanno determinato la sua conseguente non idoneita' all'avanzamento.

12. Il sottufficiale nei cui confronti sia stata inoltrata la proposta di cui al comma 8, senza che la medesima sia stata accolta dal Ministro delle finanze o dall'autorita' dallo stesso delegata, ha diritto a conseguire l'eventuale promozione al grado superiore in relazione alla iscrizione nel quadro di avanzamento dallo stesso conseguita in precedenza.

Art. 57 Avanzamento "ad anzianita'"

1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:

  1. a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;

  2. b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Art. 58 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.

2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:

  1. a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto;

  2. b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;

  3. c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera b), previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle D/1 e D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalita' da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalita' stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

Art. 59 Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni

1. I sottufficiali che:

  1. a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio;

  2. b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio ovvero riportate od aggravate per causa di servizio, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

  3. c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento, sono promossi, con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 60 Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' avere luogo nei riguardi del sottufficiale che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, il sottufficiale deve avere compiuto almeno meta' della permanenza minima nel grado stabilita, dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, per l'avanzamento ad anzianita' ed a scelta con o senza esami e non aver gia' conseguito nel corso della carriera un avanzamento straordinario per meriti eccezionali o una promozione per benemerenze di servizio ai sensi del successivo art. 61.

3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario la proposta non puo' avere ulteriore corso.

4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.

5. Il sottufficiale riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. I sottufficiali riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, puo' anche essere disposto nei confronti dei sottufficiali che rivestano, da almeno un anno, il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale caso i sottufficiali interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione.

Art. 61 Promozione straordinaria per benemerenze di servizio

1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale che, effettivamente e
personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia o di
servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento
le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate
qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. Per essere proposto per tale promozione straordinaria, il
sottufficiale deve aver compiuto almeno tre quarti della permanenza
nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta
dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto e non aver
gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per
benemerenze di servizio ovvero un avanzamento straordinario per meriti eccezionali di cui all'art. 60.

3. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di Corpo o equipollente dal
quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste
autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.

4. Sulla proposta di promozione per benemerenze di servizio
decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole
espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non
esprima parere favorevole all'unanimita', ovvero esprime parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.

5. Il sottufficiale, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, e' promosso con decorrenza dalla data
della proposta con decreto ministeriale che ne reca la motivazione.
I sottufficiali, riconosciuti meritevoli all'avanzamento per
benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli.

6. Non possono beneficiare della promozione straordinaria per
benemereze di servizio coloro che rivestono il grado apicale di ciascun ruolo.

Titolo IV. Disposizioni transitorie

Capo I. Inquadramento

Art. 62 Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

  1. a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;

  2. b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

    1. 1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

    2. 2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 63 Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita e secondo le modalita' di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanzieri".

2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.

3. Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianita' che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

Art. 64 Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"

1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti":

  1. a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;

  2. b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;

  3. c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.

2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

Art. 65 Inquadramento nel ruolo "ispettori"

1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati, con le modalita' indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":

  1. a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  2. b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  3. c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  4. d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovra' maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.

4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.

5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

Art. 66 Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1 settembre 1995, al ruolo "finanzieri e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verra' effettuato secondo le modalita' stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.

2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1 settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verra' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.

3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, e' ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995.

4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.

5. Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianita' di grado precedentemente rivestita.

Capo II. Avanzamento

Art. 67 Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995.

1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

  1. a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;

  2. b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni;

  3. c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).

4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

Capo III. Norme transitorie

Art. 68 Riammissione in servizio

1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:

  1. a) non abbiano superato il 28 anno di eta' e siano in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo;

  2. b) oltre il limite di cui alla precedente lettera a) e fino al compimento del 35 anno di eta', non sia trascorso piu' di un anno tra la data di collocamento in congedo e quella di presentazione della istanza di riammissione.

2. Il personale in congedo coniugato puo' essere riammesso in servizio purche' si trovi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge sul matrimonio dei militari della Guardia di finanza.

3. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

  1. a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;

  2. b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;

  3. c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;

  4. d) delle qualita' morali.

4. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.

5. Il personale riammesso:

  1. a) se appartenente ai sottufficiali, subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo;

  2. b) se appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", conserva l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' l'anzianita' di grado ed il grado rivestito all'atto del congedo.

6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 69 Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212

1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti".

3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.".

Art. 70 Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Nell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".

3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente'.".

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio.".

Art. 71 Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto

1. Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995:

  1. a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

  2. b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088;

  3. c) la legge 13 luglio 1966, n. 558;

  4. d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni;

  5. e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.

2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 72 Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1 settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale gia' in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:

  1. a) la tabella E allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e' sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto;

  2. b) la tabella F allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto;

  3. c) la tabella I allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.

3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, e' inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonche' conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.

Titolo V. Disposizioni finali

Capo I. Trattamento economico

Art. 73 Trattamento economico

1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Capo II. Norme di coordinamento

Art. 74 Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4

1. I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzieri' della Guardia di finanza".

Art. 75 Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti:
"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo 'ispettori':
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo 'sovrintendenti':
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
1) appuntato scelto;
2) appuntato;
3) finanziere scelto;
4) finanziere.
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".