diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

Testo in vigore al

Art. 58 Avanzamento "a scelta" ...

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'art.55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.

1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.

2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:

  1. a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;

  2. b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;

  3. c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55-sexies, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza ....

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.

Art. 59 Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza .... Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.

Art. 61 Promozione straordinaria per meriti eccezionali

1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.

3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.

4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.

5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.

Titolo IV. Disposizioni transitorie

Capo I. Inquadramento

Art. 62 Criteri di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

  1. a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;

  2. b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

    1. 1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

    2. 2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 63 Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita e secondo le modalita' di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanzieri".

2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.

3. Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianita' che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

Art. 64 Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"

1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti":

  1. a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;

  2. b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;

  3. c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.

2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

Art. 65 Inquadramento nel ruolo "ispettori"

1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati, con le modalita' indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":

  1. a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  2. b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  3. c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

  4. d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovra' maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.

4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.

5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

Art. 66 Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1 settembre 1995, al ruolo "finanzieri e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verra' effettuato secondo le modalita' stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.

2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1 settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verra' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.

3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, e' ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1 settembre 1995.

4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.

5. Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianita' di grado precedentemente rivestita.

Capo II. Avanzamento

Art. 67 Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995.

1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

  1. a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;

  2. b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni;

  3. c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).

4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

Capo III. Norme transitorie

Art. 68 Riammissione in servizio

1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35° anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.

3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.

4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza ..., nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

  1. a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;

  2. b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;

  3. c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;

  4. d) delle qualita' morali.

5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.

6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.

7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 68-bis Transito di contingente

1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda:

  1. a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;

  2. b) dal contingente di mare a quello ordinario:

    1. 1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;

    2. 2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.

2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.

3. Il transito di contingente e' disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 69 Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212

1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

1-bis. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge e' costituita come segue:
presidente: un ufficiale generale;
membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.".

2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti".

3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.".

Art. 70 Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Nell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".

3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente'.".

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio.".

Art. 71 Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto

1. Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995:

  1. a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

  2. b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088;

  3. c) la legge 13 luglio 1966, n. 558;

  4. d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni;

  5. e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.

2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 72 Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1 settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale gia' in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:

  1. a) la tabella E allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e' sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto;

  2. b) la tabella F allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto;

  3. c) la tabella I allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 e' sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.

3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, e' inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonche' conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.

Titolo V. Disposizioni finali

Capo I. Trattamento economico

Art. 73 Trattamento economico

1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.

4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.