Sez. 3, Sentenza n. 10829 del 28/01/2014 Cc. (dep. 06/03/2014) Rv. 261499 - 01
MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Rigetto della richiesta del P.M. - Omessa impugnazione - Successiva richiesta davanti ad altro giudice individuato come competente - Violazione del cosiddetto "giudicato cautelare" - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - IN GENERE
L'omessa impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, dando luogo alla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, impedisce la reiterazione della richiesta allo stesso giudice fondata sui medesimi elementi, ma non preclude invece la possibilità, insita nelle disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 cod. proc. pen., di interessare, in ragione di una migliore individuazione della competenza per materia e della trasmissione degli atti da un P.M. all'altro, un nuovo giudice diverso dal primo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)