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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20706 del 09/08/2018 (Rv. 650485 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI | Ordine di pignoramento diretto al terzo ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Pignoramento in forma speciale - Requisiti - Avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650485-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI

In tema riscossione delle imposte sul reddito, il pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione nella quale l'avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza nonchè l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione (previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c.) sono incompatibili con l'ordine di pagamento diretto di cui all'art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto satisfattivo, e per il quale non è previsto l'intervento del giudice dell'esecuzione a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)