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Sez. 4, Sentenza n. 44903 del 27/10/2010 Cc. (dep. 21/12/2010) Rv. 249064 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sequestro e confisca - Natura giuridica - Successione di leggi nel tempo - "Perpetuatio iurisdictionis" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249064-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Il giudice conserva, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca "ex" art. 186, comma secondo, lett. c) e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 187, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)