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Sez. 1, Sentenza n. 3417 del 25/05/1981 (Rv. 414010 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI DI PROPOSIZIONE - TERMINE PREVISTO DALL'ART 25, COMMA QUINTO, DEL DPR N 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414010-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI DI PROPOSIZIONE - TERMINE PREVISTO DALL'ART 25, COMMA QUINTO, DEL DPR N 636 DEL 1972 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICORSO INCIDENTALE AUTONOMO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso principale, previsto dall'art 25 quinto comma del DPR 26 ottobre 1972 n 636 per la proposizione del ricorso incidentale davanti alla commissione tributaria centrale, riguarda il ricorso incidentale in senso proprio, il cui interesse sorge in conseguenza dell'impugnazione principale, e non anche quello cosiddetto autonomo, che investe un capo distinto, ancorche connesso, della pronuncia impugnata, il quale non puo essere proposto tardivamente dopo la scadenza del termine fissato per l'impugnazione principale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)