Sez. 5, Ordinanza n. 26801 del 15/10/2024 (Rv. 672763-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Imposta di successione - Sospensione giudiziale dell'esecuzione ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti sulla cartella - Compimento di ulteriori atti rivolti all'esecuzione - Esclusione - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In materia di imposta di successione, disposta la sospensione cautelare dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)