Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 19/11/1992 (Rv. 479610 - 01)
Possesso - Effetti - Diritti e obblighi del possessore - Acquisto dei frutti - Obbligo di restituzione - In genere | Oggetto - Frutti "civili" percepiti e percepibili con la diligenza del buon padre di famiglia - Debito di valuta - Interesse - Calcolo - Criteri.
Possesso - Effetti - Diritti e obblighi del possessore - Acquisto dei frutti - Obbligo di restituzione - In genere
L'obbligo del possessore di restituire i frutti, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ., riguarda anche con riferimento ai frutti "civili", sia quelli percepiti che quelli percepibili con la diligenza del buon padre di famiglia, e si traduce, per entrambe le ipotesi, in un debito di valuta (non di valore, come quello inerente ai frutti "naturali"), come tale produttivo di interessi legali "giorno per giorno", secondo il criterio fissato dall'art. 821 terzo comma cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)