Sez. 5 - , Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018 (Rv. 652035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Intervento del successore nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)