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Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali

Testo in vigore al

Art. 42

1. Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione
amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31
dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti
relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonche' alla valutazione dei ratei e risconti.

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformita' dello schema approvato con
decreto del Ministro del tesoro in esecuzione dell'art. 25 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il direttore dovra' fra l'altro indicare:

  1. a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione
    patrimoniale;

  2. b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di
    ammortamento e degli accantonamenti per le indennita' di anzianita' del personale e di eventuali altri fondi;

  3. c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di
    previsione;

  4. d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con
    i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche
    dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
    locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicita' ed efficienza dei servizi gestiti.

5. La commissione amministratrice delibera entro il 15 aprile il
conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al consiglio dell'ente entro il 30 maggio.

Art. 43

1. L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine:

  1. 1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;

  2. 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;

  3. 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entita' prevista dal piano-programma.

2. L'eccedenza e' versata all'ente locale alle scadenze stabilite
dal regolamento speciale aziendale.

3. Nel caso di perdita d'esercizio la commissione amministratrice
deve analizzare in apposito documento le cause che hanno
determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i
provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Capo II. Capitale di dotazione e investimenti

Art. 44

1. Il capitale di dotazione dell'azienda e' costituito dai beni
immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

2. Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda e' tenuta a
corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo
sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il
conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

3. Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i
criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse
da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a
quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

Art. 45

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:

  1. a) con i fondi all'uopo accantonati;

  2. b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;

  3. c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle
    regioni e di altri enti pubblici;

  4. d) con prestiti anche obbligazionari;

  5. e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

Art. 46

1. L'azienda speciale nell'ambito delle capacita' ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:

  1. 1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di
    nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

  2. 2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai
    prestiti precedentemente contratti, non raggiungano
    complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate
    ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

2. A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale
puo' rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio
oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

3. Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione
amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di
credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che e' tenuto ad accettarle.

4. L'azienda speciale puo' altresi' emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorita' governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione
dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o
di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda puo' rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.

5. Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.

Art. 47

1. L'azienda speciale puo' utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per esigenze di elasticita' di cassa.

2. Puo', altresi', ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui
concessi nonche' su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Capo III. Servizio di tesoreria o di cassa

Art. 48

1. Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma
dell'art. 8
del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda e' affidato dalla commissione amministratrice ad un istituto di
credito o ad un consorzio di istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata.

2. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicita' del rapporto con il tesoriere o cassiere, l'azienda puo' avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale
o di altri istituti bancari diversi da quello cui e' affidato il
servizio di tesoreria o di cassa, salvo l'obbligo di far
affluire
periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

Art. 49

1. Presso l'azienda puo' essere istituito un servizio di cassa
interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali.

2. La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante
l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, e' stabilita dalla commissione amministratrice.

3. Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno sono
annotate in apposito registro numerato e vidimato dal direttore.

Capo IV. Scritture obbligatorie

Art. 50

1. Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

  1. 1) il libro giornale;

  2. 2) il libro degli inventari;

  3. 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della
    commissione amministratrice;

  4. 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;

  5. 5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle
    estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

2. Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano
previste dalla legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'azienda.

3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le
norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 51

1. Le scritture contabili devono consentire:

  1. a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le
    variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati
    secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale
    previsti dal bilancio-tipo approvato con decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980 emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

  2. b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'art. 30 della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468;

  3. c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove
    possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonche' per
    centri di responsabilita', secondo le piu' aggiornate tecniche per il controllo di gestione;

  4. d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento
    economico di gestione.

Capo V. Il collegio dei revisori dei conti

Art. 52

1. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal
consiglio comunale in osservanza dell'art. 27-nonies del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art.

2. 12-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Il collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati
decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli
amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati
all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci
illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese
esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in
industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili
rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

4. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori e'
corrisposta una adeguata indennita' il cui ammontare e' deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti.

Art. 53

1. Il collegio dei revisori, nella relazione che e' tenuto a
redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture
contabili nonche' la conformita' delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei
ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni
trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Il collegio dei revisori puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro
indicato al punto 4) dell'art. 50.

Art. 54

1. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante
un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio.

3. Decade altresi', nel caso in cui l'assenza, ancorche' giustificata, si protragga per un intero esercizio.

4. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 4) dell'art. 50 e sottoscritto dagli intervenuti.

5. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel
termine di tre giorni al sindaco, al presidente della commissione amministratrice ed al direttore dell'azienda.

6. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

7. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.

Art. 55

1. La commissione amministratrice, il direttore dell'azienda e il
collegio dei revisori devono fornire all'amministrazione dell'ente locale, anche tutti i dati e le notizie richiesti dalla Corte dei conti.

Titolo IV. Contratti

Art. 56

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, le aziende, per il perseguimento dei loro fini istituzionali, provvedono mediante contratti in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 57

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali
possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione
privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia secondo le modalita' previste dal presente regolamento.

Art. 58

1. Le gare sono indette con deliberazione della commissione
amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.

2. Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la
deliberazione della commissione amministratrice e' comunicata
all'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 59

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

2. Apposita commissione di gara nominata dalla commissione
amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede
all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

4. L'aggiudicatario non puo' impugnare l'efficacia dell'atto di gara
per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 60

1. L'azienda puo' far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga
conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di
particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte
degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo di opere o lavori.

2. Nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. Tuttavia, nel bando di gara o nella lettera d'invito puo' essere prevista la
possibilita' della corresponsione, ad insindacabile giudizio della commissione amministratrice e su proposta della commissione di
esperti, di un compenso a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione.

3. L'aggiudicazione ha luogo sulla scorta del parere tecnico della commissione di esperti all'uopo nominata dalla commissione
amministratrice, in base all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle
esigenze dell'azienda non si fa luogo ad aggiudicazione.

Art. 61

1. La commissione amministratrice puo' deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

  1. 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia
    dato luogo ad aggiudicazione;

  2. 2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o
    esteri la cui produzione e' garantita da privativa industriale o
    che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

  3. 3) per l'acquisto e locazione di immobili;

  4. 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
    delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze
    imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni
    a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

  5. 5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e
    sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.

Art. 62

1. La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da
quelli contemplati nel precedente art. 61 in cui ricorrano speciali
ed eccezionali circostanze, per le quali non possano essere
utilmente eseguite le forme degli articoli 57 a 60 del presente
regolamento
, puo' autorizzare con delibera motivata il ricorso alla
trattativa privata con l'obbligo della previa interpellazione di
almeno tre ditte, numero da maggiorare in relazione all'importo del contratto.

2. Sono fatte salve le norme di applicazione delle direttive
comunitarie.